Nuovi CAM Edilizia 2026 in Gazzetta: cosa cambia con il D.M. 24/11/2025 e da quando si applicano

Pubblicazione in Gazzetta e sostituzione del decreto precedente

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, entra nel percorso attuativo il D.M. 24/11/2025, che introduce i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi. Il provvedimento aggiorna i criteri alla cornice del nuovo Codice Appalti, alle evoluzioni tecnologiche e alla normativa ambientale più recente. I nuovi CAM edilizia 2026 sostituiscono il precedente D.M. 256/2022, consolidando un impianto più strutturato di verifiche, documentazione e gestione ambientale lungo l’intero ciclo dell’opera.

Entrata in vigore e regole transitorie: cosa vale e quando

Il decreto entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione, quindi dal 2 febbraio 2026. Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi CAM si applicano ai bandi/avvisi pubblicati (o inviti inviati) dal 2 febbraio 2026. Per lavori, servizi di manutenzione e appalti integrati, l’applicazione dipende dalla validazione dei progetti a base di gara nel periodo di vigenza dei nuovi criteri. Restano inoltre operative specifiche disposizioni transitorie per procedure avanzate basate su progetti validati con il D.M. 256/2022 (come modificato nel 2024), con finestre temporali legate alla pubblicazione del bando o all’invio dell’invito entro tre mesi dalla validazione del PFTE o del progetto esecutivo.

Campo di applicazione più ampio: non solo edifici

Una delle novità principali riguarda l’ampliamento dell’ambito: i nuovi CAM edilizia si applicano a tutti i contratti pubblici che riguardano servizi di progettazione e direzione lavori e l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. L’applicazione non è limitata ai soli edifici: i criteri si estendono anche a opere e manufatti, in attesa di CAM specifici per alcune categorie. Per le infrastrutture stradali, ad esempio, restano validi i CAM Strade del D.M. 5 agosto 2024 (da usare sempre nella versione più aggiornata). I CAM valgono anche per opere realizzate da privati in specifici casi (es. urbanizzazioni a scomputo) e, con attenzione alle compatibilità, anche per immobili sottoposti al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nuovi obblighi documentali: piani, relazioni e gestione del cantiere

Il nuovo impianto rafforza in modo netto la documentazione richiesta e la gestione ambientale lungo la vita dell’opera. Tra i contenuti più impattanti compaiono: programma di monitoraggio radon (da allegare al piano di manutenzione), piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita, piano di riutilizzo/riciclo/recupero dei rifiuti da C&D, e il piano ambientale di gestione del cantiere (con misure su polveri, rumore, acque, suolo, tutela del contesto e organizzazione sostenibile). Inoltre, è prevista una nuova relazione di rendicontazione CAM a carico dell’impresa appaltatrice, comprensiva di un piano operativo per la gestione del cantiere e un piano di gestione dei rifiuti di cantiere: un passaggio che sposta l’attenzione dalla sola “dichiarazione” alla verifica e alla tracciabilità durante l’esecuzione.

BIM, LCA e LCC: da “premialità” a requisiti strutturali

I nuovi CAM rafforzano l’integrazione di BIM, LCA (Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Costing) nella progettazione e nella gestione dell’opera. La progettazione in BIM entra tra le clausole contrattuali (non più solo come criterio premiante), con richieste orientate anche alle informazioni ambientali utili a manutenzione, recupero e riuso. Parallelamente, l’uso di LCA e LCC viene anticipato e reso più centrale già nel DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) e nel piano di manutenzione, per supportare scelte coerenti con prestazioni ambientali e costi nel ciclo di vita. Questo assetto rende più “misurabile” la sostenibilità dell’opera e più confrontabili le soluzioni tecniche in gara, con una spinta alla standardizzazione di metodi e verifiche.

Materiali, riciclato e competenze: criteri più specifici e premianti

Sul fronte dei prodotti e dei materiali, i nuovi CAM introducono requisiti più puntuali: nelle specifiche tecniche di prodotto compare l’obbligo di utilizzare percentuali definite di aggregati riciclati, con ricadute dirette su capitolati e computi. Cresce anche l’attenzione alla qualità dell’esecuzione e alle competenze: vengono rafforzati i criteri premianti legati alla professionalità dei progettisti e del personale di cantiere, con indicazioni su esperienza, curriculum e certificazioni di competenza. Per supportare l’applicazione, è previsto anche un modello di Relazione CAM disponibile tramite il MASE, utile come riferimento operativo e per motivare eventuali scostamenti tecnici o equivalenze con protocolli di sostenibilità.

📎 Consulta il decreto nella Gazzetta Ufficiale al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/03/25A06516/SG


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